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Legge 24/12/2003 n. 35086. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell’articolo 5 del decreto- legge 23 ottobre 1996 n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996 n. 641, per gli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui. 87. Per il completamento degli interventi di cui all’articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988 n. 67, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004. 88. Ai fini dell’utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. 89. Le risorse di cui ai commi 87 e 88 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell’articolo 18 della legge 7 marzo 1981 n. 64; in tale caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche e i comuni interessati sono disciplinati da apposita convenzione. 90. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995 n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell’articolo 9 della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004. 91. Per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine, nonché per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998 n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall’anno 2005, nonché due ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall’anno 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385. 92. All’articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». 93. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti di impegno autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998 n. 448, spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 40 per cento e del 60 per cento. 94. All’articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro otto mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981 n. 219, e ne cura l’esecuzione». 95. Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto-legge 26 maggio 1984 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984 n. 363, e alla successiva ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di un milione di euro a decorrere dall’anno 2005. 96. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 3 agosto 1998 n. 315, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005. 97. Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2 maggio 1990 n. 102, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005. 98. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 1991 n. 433, dopo le parole: «della presente legge,» sono inserite le seguenti: «e comunque per fare fronte ad ogni calamità verificatasi nell’intero territorio regionale, ». 99. In conformità con il principio di cui all’articolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509, possono essere concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi. 100. Al fine di cui al comma 99 è istituito un Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo può essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti nelle medesime condizioni residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti fiduciari. 101. Il Fondo di cui al comma 100 è gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 102. La dotazione del Fondo di cui al comma 100 è pari a 10 milioni di euro per l’anno 2004. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati. 103. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16 della legge 2 dicembre 1991 n. 390. 104. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003 n. 170, per l’anno 2004 non si applica il riferimento alla lettera a) di cui al medesimo comma. La disposizione di cui al precedente periodo si applica nel limite di spesa massimo per l’anno 2004 di euro 250.000. 105. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995 n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995 n. 95, dell’articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, dell’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997 n. 135, dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dell’articolo 9-septies del decreto-legge 1º ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185, Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sviluppo Italia Spa comunica agli istanti l’importo dovuto, che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l’eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali compensate. 106. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale, è istituito il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio. Il Fondo è gestito da Sviluppo Italia Spa nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, per effettuare interventi temporanei e di minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel capitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi e nelle forme di cui ai commi da 107 a 110 con priorità per quelli cofinanziati dalle regioni. 107. Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma 106 per sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo le modalità indicate dal CIPE ai sensi del comma 110, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese. 108. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle passività delle imprese, né operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La gestione del Fondo di cui al comma 106 è soggetta alla disciplina di controllo generalmente applicata ai fondi di rischio privati e deve essere condotta secondo criteri tali da non determinare le condizioni per configurare un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2001/C-235/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 235 del 21 agosto 2001, in materia di aiuti di Stato e capitale di rischio. Il Fondo non investirà in imprese operanti in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato nonché nelle imprese di produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell’allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea. 109. La partecipazione può riguardare esclusivamente medie e grandi imprese come qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria. 110. Le condizioni e le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109 sono approvate dal CIPE. In particolare, il CIPE stabilisce: a) i criteri generali di valutazione; b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della partecipazione al capitale. 111. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 110 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e di 45 milioni di euro per l’anno 2005. 112. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Il Fondo interviene in sostegno di programmi, predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime. 113. Per la gestione del Fondo di cui al comma 112, avente una dotazione iniziale di 30 milioni di euro, è costituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo.
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